IMU

Servizio attivo

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili, terreni agricoli


A chi è rivolto

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).

Descrizione

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ri-disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

QUAL’E’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU?

L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Definizione

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].

Assimilazioni – Regolamento Comunale art. 3 lettera b)-

sono considerate abitazioni principali, per assimilazione :

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto d i abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di certificato di ricovero da presentare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
    A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, invece, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Copertura geografica

Senago (milano)

Come fare

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019] Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (tranne A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2, C/6, C/7 160
C/3, C/4, C/5 140
D (tranne D/5) 65
  • aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
    Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

    • zona territoriale di ubicazione;
    • indice di edificabilità;
    • destinazione d’uso consentita;
    • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
    • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 12/09/2014 (1)

  • terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
    Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Cosa serve

Per accedere al servizio e ottenere informazioni precise e esaurienti è necessario portare tutti i dati relativi agli immobili per i quali sono richieste informazioni

Cosa si ottiene

  • Informazioni relative all’Imposta al fine di assolvere gli adempimenti previsto per legge
  • Informazioni circa le casistiche per le quali è possibile applicare un’aliquota agevolata
  • Compilazione modulistica necessaria

Tempi e scadenze

SCADENZE PAGAMENTO

  • entro il 16 giugno ACCONTO (la norma consente di calcolare l'imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquota e detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente)
  • entro il 16 dicembre: SALDO (a conguaglio dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote dell’anno in corso)
  • entro il 16 giugno UNICA SOLUZIONE

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico che permette al contribuente che non ha versato il dovuto a regolarizzare autonomamente la propria situazione contributiva. “Pentendosi” del mancato pagamento, il contribuente può pagare il dovuto, più gli interessi maturati, insieme ad una sanzione decisamente meno consistente rispetto a quella che l’Amministrazione creditrice avrebbe potuto erogare.

La sanzione prevista è inversamente proporzionale al tempo intercorso tra la violazione fiscale e la regolarizzazione tramite ravvedimento. Ma a quanto ammonta tale sanzione? Il calcolatore permette di effettuare il calcolo anche del ravvedimento operoso

Dal 2020 arriva il ravvedimento operoso “lunghissimo”

La normativa fino ad ora vigente prevedeva che se l’omesso o tardivo versamento di IMU e TASI non veniva regolarizzato entro un anno dalla scadenza originaria, la conseguente sanzione doveva essere versata in misura piena, senza possibilità di riduzioni.

Dal 2020, invece, il termine della regolarizzazione di errori ed omissioni è esteso fino a 5 anni prevedendo una sanzione molto ridotta rispetto alle normative precedenti. La riduzione prevista è così determinata:

  • un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale, ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.

Procedure collegate

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso:

  • qualsiasi ufficio postale;
  • qualsiasi sportello bancario (di qualsiasi banca)
  • tramite Home BankingIstruzioni e Note per la compilazione del Modello F24Nei righi del modello alla "Sezione Imu e altri tributi locali" devono essere indicati gli importi da versare con i seguenti codici tributo:3912 - imu abitazione principale cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze;3914 - imu per terreni agricoli; 3916 - imu per aree fabbricabili;3918 - imu per altri fabbricati;3925 - imu per gli immobili ad uso produttivo - Cat.D- Stato;3930 - imu per gli immobili ad uso produttivo - Cat.D- Comune

Il codice ente da indicare per il Comune di Senago è: I602

Quanto costa

Vincoli

PAGAMENTO IMU: SUPPORTO AL CALCOLO

L’IMU è un’imposta soggetta al regime dell’autoliquidazione. Ciò significa che il Comune non deve calcolare l’imposta dovuta e comunicarla al singolo contribuente, ma il calcolo deve essere gestito direttamente dal contribuente stesso.
Il Comune comunque mette a disposizione tre canali a supporto del contribuente per la definizione del calcolo IMU, come di seguito specificato: specificato:

  • Un calcolatore che prevede tutte le tipologie di calcolo. Si accede cliccando sul banner di seguito riportato (presente anche sulla home page del sito istituzionale del Comune di Senago).

La procedura di calcolo permette:

  • di calcolare l'imposta dovuta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente;
  • di visualizzare e stampare un prospetto di riepilogo degli immobili dichiarati;
  • di visualizzare e stampare il proprio modello di versamento F24 con i codici tributo da utilizzare;
  • di calcolare gli importi dovuti per ravvedimento in caso di mancato o tardivo pagamento dell'acconto.
    Si precisa che il contribuente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24. La procedura di calcolo infatti utilizza esclusivamente i dati dichiarati e non effettua controlli sulla loro validità. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alle informazioni inserite per evitare di versare un importo errato. È bene consultare attentamente le pagine informative presenti sul nostro sito internet.
  • Contattare la Società STAT srl che gratuitamente rilascerà il conteggio IMU, con le modalità sotto indicate:
  • Contattando il numero verde gratuito sotto indicato

Numero Verde: 8000035148

Scrivendo una mail all’indirizzo:ICI.IMU@COMUNE.SENAGO.MI.IT Questa mail è ricevuta solo dalla Società STAT SRL

Il servizio osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.45

Casi particolari

Accedi al servizio

Orario apertura al pubblico
- lunedì- mercoledì-giovedì-venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 12.00
- martedì e giovedi : dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- CHIUSO il martedì mattina
L'ufficio riceve senza appuntamento

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 16:06

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