Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio comunale per istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ( Regolamento di igiene comunale)
I depositi di distinguono in:
- deposito merci non alimentari
- deposito di alimenti
È previsto che si indichi se i depositi di alimenti consistono:
- in strutture proprie separate da quelle di produzione e/o vendita
- in strutture proprie interne alla vendita all'ingrosso o di media e grande distribuzione
- in depositi per conto terzi.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività.
Requisiti di idoneità dei locali
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi.