Persone maggiorenni dello stesso sesso e di sesso diverso , di cittadinanza italiana, comunitaria ed extracomunitaria residenti in Italia:
CONVIVENZE DI FATTO – legge 76/2016.
LA CONVIVENZA DI FATTO è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia , non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
DIRITTI – I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o ricovero, assistenza ed accesso alle informazioni personali.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentate con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere per le decisioni in materia di salute ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo (cremazione) e celebrazioni funerarie.
IL CONTRATTO DI CONVIVENZA – I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio , copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
La cessazione della coabitazione/convivenza determina la conclusione della convivenza di fatto.
COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto si costituisce con una dichiarazione all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza e deve essere resa da ciascun dei due componenti la coppia
Può essere presentata :
Deve essere presentata domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza allegando copie documenti di identità con le seguenti modalità: Personalmente all'Anagrafe; Via e-mail o tramite pec:
E-mail servizidemografici@comune.senago.mi.it (allegando l’apposito modulo di dichiarazione sottoscritto e corredato dai documenti di identità dei dichiaranti
Pec postacertificata@comune.senago.legalmail.it (allegando la dichiarazione sottoscritta con firma digitale e allegando copie dei documenti di identità dei dichiaranti
Per corrispondenza
tramite posta raccomandata dell'apposito modulo di dichiarazione di convivenza di fatto corredato dai documenti di identità dei dichiaranti in copia fotostatica
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
Costituzione della Convivenza di Fatto
La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.
In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica:
- accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità
- perfezionamento definitivo: silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.
Nessun costo
Non possono presentare domanda di Costituzione di Convivenza di Fatto i conviventi coniugati e/o in attesa di separazione/divorzio
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari occorre la documentazione che dimostri il loro stato civile (libero)
Presentazione all'Ufficio Anagrafe