Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili, terreni agricoli
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ri-disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).
Definizione
L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019].
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo [art. 1, comma 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].
Assimilazioni – Regolamento Comunale art. 3 lettera b)-
sono considerate abitazioni principali, per assimilazione :
Senago (milano)
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
Gruppo/categoria catastale | Moltiplicatore |
---|---|
A (tranne A/10) | 160 |
A/10 | 80 |
B | 140 |
C/1 | 55 |
C/2, C/6, C/7 | 160 |
C/3, C/4, C/5 | 140 |
D (tranne D/5) | 65 |
Con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 12/09/2014 (1)
Per accedere al servizio e ottenere informazioni precise e esaurienti è necessario portare tutti i dati relativi agli immobili per i quali sono richieste informazioni
SCADENZE PAGAMENTO
Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è un istituto giuridico che permette al contribuente che non ha versato il dovuto a regolarizzare autonomamente la propria situazione contributiva. “Pentendosi” del mancato pagamento, il contribuente può pagare il dovuto, più gli interessi maturati, insieme ad una sanzione decisamente meno consistente rispetto a quella che l’Amministrazione creditrice avrebbe potuto erogare.
La sanzione prevista è inversamente proporzionale al tempo intercorso tra la violazione fiscale e la regolarizzazione tramite ravvedimento. Ma a quanto ammonta tale sanzione? Il calcolatore permette di effettuare il calcolo anche del ravvedimento operoso
Dal 2020 arriva il ravvedimento operoso “lunghissimo”
La normativa fino ad ora vigente prevedeva che se l’omesso o tardivo versamento di IMU e TASI non veniva regolarizzato entro un anno dalla scadenza originaria, la conseguente sanzione doveva essere versata in misura piena, senza possibilità di riduzioni.
Dal 2020, invece, il termine della regolarizzazione di errori ed omissioni è esteso fino a 5 anni prevedendo una sanzione molto ridotta rispetto alle normative precedenti. La riduzione prevista è così determinata:
Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso:
Il codice ente da indicare per il Comune di Senago è: I602
IMU 2024: ALIQUOTE, SCADENZE, INFORMAZIONI
PAGAMENTO IMU: SUPPORTO AL CALCOLO
L’IMU è un’imposta soggetta al regime dell’autoliquidazione. Ciò significa che il Comune non deve calcolare l’imposta dovuta e comunicarla al singolo contribuente, ma il calcolo deve essere gestito direttamente dal contribuente stesso.
Il Comune comunque mette a disposizione tre canali a supporto del contribuente per la definizione del calcolo IMU, come di seguito specificato: specificato:
La procedura di calcolo permette:
Numero Verde: 800035148
Scrivendo una mail all’indirizzo:ICI.IMU@COMUNE.SENAGO.MI.IT Questa mail è ricevuta solo dalla Società STAT SRL
Il servizio osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.45
Orario apertura al pubblico
- lunedì- mercoledì-giovedì-venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 12.00
- martedì e giovedi : dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- CHIUSO il martedì mattina
L'ufficio riceve senza appuntamento
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.