La tassa sui rifiuti è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E’ dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è dovuta da chiunque possegga, detenga, occupi, conduca, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati gli urbani con vincolo di solidarietà (art. 1292 codice civile) tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che adoperano in comune le superfici imponibili.
Il tributo da corrispondere è commisurato ai giorni nel quali sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, fermo restando che ad ogni anno solare corrispondono obbligazioni tributarie autonome attinenti la tassa rifiuti.
Se i locali da tassare sono occupati per meno di sei mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie).
A partire dal 1° gennaio 2014 è divenuto operativo il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), previsto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sostituisce a tutti gli effetti la TARES. La TARI è una tassa finalizzata a garantire il necessario flusso di entrate per l’Amministrazione comunale, al fine di consentire la realizzazione di indispensabili servizi alla collettività (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento delle strade, pulizia dei parchi, ecc.).
TARIFFA E CRITERI PER IL CALCOLO DELLA TASSA- Le tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale. Per le utenze domestiche il calcolo avviene moltiplicando la tariffa unitaria (composta da una parte fissa ed una variabile) per la superficie calpestabile detenuta espressa in metri quadrati, tenendo conto anche del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche il calcolo avviene moltiplicando la tariffa unitaria (composta da una parte fissa ed una variabile) per la superficie calpestabile detenuta espressa in metri quadrati, sia che si tratti di locali sia di aree scoperte operative. Alla tassa si aggiunge il 5% a titolo di Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), che viene riversato alla Provincia. Per consentire una corretta emissione degli inviti al pagamento i contribuenti presentano entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui accade, le istanze di:
Novità imposta da Autorità ARERA:
Dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI, due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi.
L’importo delle due componenti delle aliquote perequative è fissato a 1,60 euro per ogni punto di conferimento ( utenza) ed è compreso nell’importo richiesto con l’aviso di pagamento a saldo, per tutto l’anno 2024.
Si precisa che le somme derivanti dall’applicazione di queste aliquote non saranno trattenute dal Comune, ma saranno interamente riversate alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), l’ente preposto alla gestione di tali risorse a livello nazionale.
L’applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l’utenza è attiva per lo specifico contribuente.
In caso di presenza di pertinenze per una abitazione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull’abitazione/utenza principale) se le pertinenze sono presenti allo stesso indirizzo dell’utenza domestica. Se la pertinenza si trova presso un indirizzo differente rispetto all’abitazione la componente perequativa è dovuta.
Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.
Senago (Milano)
I contribuenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui accade, devono presentare le istanze di:
Inizio del possesso o detenzione di locali e/o aree assoggettabili al tributo
Variazione qualora si verifichino condizioni che determinino un diverso ammontare del tributo (es. variazione superficie, cambio destinazione d’uso, il verificarsi o il venir meno delle condizioni che danno luogo a esenzioni, riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento, modifica del numeri dei componenti il nucleo famigliare ecc.);
Cessazione del possesso o detenzione di locali e/o aree assoggettati al tributo.
Tutte le modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato
La Tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte o in base alla SCIA presentata per inizio dell’attività, ma è necessario che il contribuente presenti l’apposita dichiarazione utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune.
Nel caso in cui non si provveda alla presentazione della dichiarazione di inizio possesso o detenzione o quella di variazione che comporta un aumento della superficie da tassare entro i termini indicati, o comunque ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, l’ufficio tributi emette un avviso d'accertamento esecutivo per omessa o infedele dichiarazione. Questo significa che oltre all’importo della tassa dovranno essere pagate le sanzioni previste dal Regolamento delle entrate comunali e riscossione e gli interessi di legge. Gli atti di accertamento esecutivi divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a partire dall’annualità in cui il Comune ha notificato l'atto.
Il versamento della TARI deve essere effettuato dai soggetti passivi di imposta secondo le seguenti modalità:
ACCONTO, per un ammontare pari al 66 % del tributo dovuto, pagabile in:
SALDO, pari all’importo residuale del tributo dovuto in un’unica rata, avente scadenza 16 dicembre
ACCONTO, per un ammontare pari al 66 % del tributo dovuto, pagabile in: un’unica rata, avente scadenza 16 giugno due rate, con scadenza 16 maggio e 16 luglio
SALDO, pari all’importo residuale del tributo dovuto in un’unica rata, avente scadenza 16 dicembre
INVIO AVVISO DI PAGAMENTO TARI
L'avviso TARI ed i relativi modelli F24 da utilizzare per il pagamento, saranno inviati tramite posta ordinaria.
Per chi fosse interessato al servizio di invio dell’avviso di pagamento TARI via mail può fare espressa richiesta compilando il modulo dedicato ed inviarlo a tributi@comune.senago.mi.it
L’invio della TARI con posta elettronica è un servizio rapido (elimina i tempi di spedizione: l'utente riceverà la bolletta direttamente via e-mail e potrà consultarla immediatamente), gratuito, economico (non serve la stampa se si usa, ad esempio, l'home banking), sicuro (evita il rischio che la bolletta venga persa durante la spedizione).
Gli altri contribuenti continueranno invece a ricevere l' avviso di pagamento TARI su supporto cartaceo.
Orario apertura al pubblico
- lunedì- mercoledì-venerdì : dalle ore 8.30 alle ore 12.00
- martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00
- giovedì: mattina SOLO SU APPUNTAMENTO dalle ore 8.30 alle ore 12.00 -
- CHIUSO il martedì mattina
L'ufficio riceve su appuntamento solo il Giovedì mattina
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Novità imposta da Autorità ARERA:
Dal 1° gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI, due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi.
L'importo delle due componenti delle aliquote perequative è fissato a 1,60 euro per ogni punto di conferimento ( utenza) ed è compreso nell'importo richiesto con l’aviso di pagamento a saldo, per tutto l'anno 2024.
Si precisa che le somme derivanti dall’applicazione di queste aliquote non saranno trattenute dal Comune, ma saranno interamente riversate alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), l'ente preposto alla gestione di tali risorse a livello nazionale.
L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.
In caso di presenza di pertinenze per una abitazione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull'abitazione/utenza principale) se le pertinenze sono presenti allo stesso indirizzo dell'utenza domestica. Se la pertinenza si trova presso un indirizzo differente rispetto all'abitazione la componente perequativa è dovuta.
Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.