Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l’indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
La registrazione del cambio indirizzo nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti Enti :
- Motorizzazione civile
- INPS
- Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione può essere presentata, utilizzando i modelli ministeriali disponibili sul sito o ritirati presso gli sportelli, con le seguenti modalità:
- direttamente allo sportello anagrafe,
- via E-mail (è necessario che la copia della dichiarazione con firma autografa sia accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità) ,
- via Pec trasmessa attraverso la casella di Posta elettronica del dichiarante,
- utilizzando il servizio ANPR, accedendo tramite SPID/CIE .
Al ricevimento della pratica (inviata nei modi sopra indicati o presentata allo sportello) l’Ufficiale di anagrafe rilascerà un ́apposita comunicazione di avvio del procedimento, dopodiché procederà ad accertare la sussistenza dei requisiti.
Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani inviando all’Ufficio Tributi la modulistica allegata alla scheda di servizio (vedi TARI)
Se il cambiamento riguarda una famiglia il modulo deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni e può essere presentato da uno qualunque di essi.
L’iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e sarà registrata in Comune entro i due giorni lavorativi successivi (Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 5).
Il Comune verifica entro 45 giorni il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e accerta l’effettivo trasferimento di residenza all’indirizzo dichiarato:
- se al cittadino non perverranno comunicazioni da parte del Comune significa che le dichiarazioni contenute nella documentazione sono ritenute conformi alla situazione di fatto (silenzio-assenso)
- per dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 75 e 76.