Costituzione di Unione Civile

Servizio attivo

La legge 20/05/2016 n.76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. I decreti legislativi n. 5, 6 e 7 dettano la disciplina definitiva delle U. C. e hanno apportato modifiche al d.P.R. 396/2000.


A chi è rivolto

Alle coppie di persone dello stesso sesso e maggiorenni che vogliono costituire unione civile.

Descrizione

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. Al momento della costituzione l’ufficiale dovrà essere “vestito in forma ufficiale”: dovrà quindi indossare la fascia tricolore.
L’ufficiale provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile. E’ prevista la registrazione anche delle unioni costituite fuori dalla casa comunale in situazioni di impossibilità di una delle parti, di quelle avvenute in imminente pericolo di vita e di quelle costituite su delega dell’ufficiale dello stato civile competente.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Altro caso è la trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero da cittadini italiani. Questo produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana: basta rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza delle parti portando copia di detto matrimonio, che verrà inserito nei registri italiani. Gli effetti dell’unione civile decorreranno dalla data di celebrazione all’estero, anche se l’evento fosse avvenuto molto tempo prima della stessa legge.
E’ prevista inoltre la possibilità di costituzione di unione civile all’estero, di fronte alla nostra autorità diplomatica o consolare, oppure dinanzi all’autorità locale secondo la legge del luogo. L’atto di costituzione di unione civile dovrà essere trasmesso in Italia, all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza delle parti, per la trascrizione.

Il cittadino straniero che vuole costituire unione civile in Italia deve presentare il nulla osta (art.116 C. C.) rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese. Nel documento deve essere indicato che, secondo il proprio ordinamento giuridico, non vi siano ostacoli all’unione civile o al matrimonio con persona dello stesso sesso. Quando il mancato rilascio di tale documento è dovuto al mancato riconoscimento nello stato di provenienza dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o analogo istituto, il d.lgs. 7/2017 prevede la possibilità di sostituire il nulla osta con una certificazione di stato libero o atto equipollente.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione o comunione dei beni. In mancanza di una specifica indicazione sarà applicata la comunione dei beni.

La scelta del cognome
Mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile le parti possono decidere di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte che non ha originariamente il cognome comune può anteporlo o posporlo al proprio “se diverso”, come anche sostituirlo al proprio: se, ad esempio Rossi Mario e Bianchi Luigi scelgono, al momento della costituzione, Rossi come cognome comune, Bianchi Luigi potrebbe scegliere di chiamarsi Rossi Luigi o Bianchi Rossi Luigi o Rossi Bianchi Luigi.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, né l’annotazione sull’atto di nascita e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Tale scelta potrà essere fatta anche dopo la costituzione dell’unione civile e viene meno nel momento dello scioglimento dell’unione.

Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte o alla dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.
La domanda di scioglimento dell’unione civile può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco (art.12 del D.L. n.132/2014, convertito in legge n.162/2014), oppure agli avvocati (art.6 D.L. n.132/2014, convertito in legge n.162/2014).
Non è prevista la fase della separazione.
Nel caso di accordo di scioglimento di fronte all’ufficiale di stato civile è stato previsto un avvio del procedimento che consiste in una manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione, che può essere resa congiuntamente o disgiuntamente da almeno una delle parti. Solamente dopo che siano decorsi tre mesi da tale manifestazione di volontà, le parti potranno accedere alla procedura di scioglimento consensuale. La procedura prevede la redazione di un primo atto di accordo e a distanza di minimo 30 giorni la redazione di un secondo atto di conferma del procedimento. Le parti dovranno essere presenti in entrambi gli atti e la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Per accedere a tale procedimento resta il limite della presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave. Viene anche escluso che l’accordo posso contenere patti di trasferimento patrimoniale, tranne l’assegno di mantenimento nei limiti di cui alla circolare del Ministero dell’interno n.6 del 24/04/2015.

Come fare

Lo scopo della richiesta di unione civile è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per costituire l'unione.

La richiesta viene fatta dalle parti o da un loro rappresentante (con scrittura privata non autenticata) all'ufficiale dello stato civile di un Comune scelto liberamente, indipendentemente dalla residenza delle parti, dichiarando i propri dati anagrafici e l'insussistenza di impedimenti alla costituzione di unione civile.

I cittadini che vogliono accedere al servizio possono scaricare da questa pagina il modulo “Richiesta costituzione unione civile”. Una volta compilato con i propri dati anagrafici, la scelta del regime patrimoniale, l'eventuale scelta del cognome comune e i dati dei testimoni possono prendere appuntamento on line tramite l'agenda elettronica.

Concordato il giorno e l'orario dell'appuntamento dovranno presentarsi allo sportello di stato civile muniti del modulo sopra indicato e del proprio documento d'identità in corso di validità, oltre alla documentazione indicata nella sezione “Cosa serve”.

In sede di appuntamento l'ufficiale dello stato civile redige un processo verbale contenente le dichiarazioni delle parti, che viene sottoscritto dagli interessati e dallo stesso ufficiale. Se la volontà dei richiedenti è quella di costituire unione civile nel Comune di Senago, verrà inoltre concordato il giorno, l'orario e la sala per la celebrazione.

Dalla data del processo verbale l'ufficiale dello stato civile ha trenta giorni di tempo per effettuare accertamenti e verifiche relativi alla veridicità di quanto dichiarato dai comparenti. Qualora l'ufficiale dello stato civile riesca a concludere rapidamente l'istruttoria, potrà comunicarlo alle parti prima dello scadere dei 30 giorni. Da questa data o dal trentesimo giorno le parti possono procedere alla costituzione dell'unione civile, che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione.

E' previsto l'istituto della delega: le parti, previa motivata richiesta, possono scegliere un Comune differente da Senago per la “celebrazione”. L'ufficiale dello stato civile rilascerà la delega alla costituzione al Comune indicato dalle parti.

Cosa serve

In sede di appuntamento è necessario presentare:

  • apposita istanza “Richiesta costituzione unione civile”;
  • documento d'identità in corso validità;
  • documenti d'identità in corso validità dei due testimoni;
  • Per i cittadini stranieri: è necessario presentare il nulla osta all'unione civile rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine o documenti equivalenti (certificazione di stato libero o atto equipollente).

Cosa si ottiene

La costituzione dell'unione civile con la conseguente variazione dello stato civile a “unito/a civilmente”.
Durante la costituzione dell'unione viene data lettura dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 76/2016 e, di seguito, viene letto l'atto di unione civile che viene poi sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
Gli uniti civilmente potranno richiedere la certificazione riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni con l'indicazione del regime patrimoniale scelto.

Tempi e scadenze

Dalla data del processo verbale, l'ufficiale dello stato civile ha 30 giorni di tempo per effettuare le verifiche ed accertamenti relativi alla insussistenza di impedimenti alla costituzione, sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti.

Qualora l'ufficiale dello stato civile riesca a concludere rapidamente l'istruttoria, potrà comunicarlo alle parti prima dello scadere dei 30 giorni. Da questa data o dal trentesimo giorno le parti possono procedere alla costituzione dell'unione civile, che dovrà avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza della richiesta.

Quanto costa

Le sale a disposizione per la celebrazione dell'unione civile, e i relativi COSTI, sono i seguenti:

  • SALA GIUNTA – Residenti: € 50,00 / NON residenti: € 149,00
  • SALA CONFERENZE DI VILLA SIOLI – Residenti: € 190,00 / NON residenti: € 360,00
  • AGRITURISMO Meneghello e Pigliacampo Società Agricola LE ANTICHE RUOTE: Residenti: € 250,00 / NON residenti: € 500,00.

E' possibile effettuare il pagamento, a seguito del rilascio del bollettino da parte dell'ufficio di stato civile, presso l'Ufficio Economato in contanti o tramite bonifico bancario.
La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio di stato civile prima della celebrazione dell'unione civile.

Vincoli

I requisiti e le condizioni necessari per costituire unione civile sono indicati dall'art.1, comma 2 e 4 della legge 20 maggio 2016 n.76, richiamati dall'art.70-bis del d.P.R. 396/2000, come modificato dal d.lgs. 5/2017.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e maggiorenni:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'art.87, primo comma, del C. C. Inoltre non possono contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la               nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'art. 68 del C. C. può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

Chi può o NON può celebrare l'unione civile:
la possibilità della delega a costituire unione civile è estesa agli stessi soggetti che possono riceverla per la celebrazione dei matrimoni.
Anche l'incompatibilità che può riguardare l'ufficiale dello stato civile è stata estesa “alla persona a lui unita civilmente” andando ad integrare l'art.6 del d.P.R 396/2000.

Accedi al servizio

E' possibile prenotare on line, tramite agenda elettronica, l'appuntamento per la consegna del modulo “Richiesta costituzione unione civile” e avviare la procedura.

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 15:54

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