La celebrazione del matrimonio civile è regolata dalle disposizioni del C. C. e dell'Ordinamento dello stato civile. Il nostro ordinamento riconosce la validità anche ai matrimoni celebrati da ministri appartenenti a varie confessioni religiose.
A tutte le persone che, volendosi sposare, hanno fatto richiesta e ottenuto l'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.
La celebrazione del matrimonio avviene, ad eccezione di casi particolari, in una sala aperta al pubblico, nella casa comunale, nel giorno indicato dai nubendi, davanti al Sindaco, nella veste di ufficiale del Governo. Il Sindaco può delegare l’esercizio delle funzioni connesse alla celebrazione del matrimonio agli assessori, consiglieri comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. L’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni (non è previsto un numero maggiore) dà lettura degli art. 143, 144 e 147 del C. C., riceve il consenso degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio. Riceve inoltre le eventuali dichiarazioni relative alla scelta del regime patrimoniale. L’atto viene letto ai presenti che lo sottoscrivono insieme all’ufficiale di stato civile.
L’ufficiale di stato civile forma quindi gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile e trascrive i matrimoni avvenuti in altri Comuni di persone residenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizioni, le pubblicazioni di matrimonio. Una volta ottenuta l’autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere effettuata entro 180 giorni da calcolarsi dal 4° giorno del termine della pubblicazione di matrimonio.
Nel caso in cui gli sposi non sono in grado di comprendere la lingua italiana, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete. Altri casi particolari (per es. matrimonio in imminente pericolo di vita, matrimonio nonostante la sussistenza di impedimenti) saranno affrontati direttamente con l’ufficiale di stato civile.
I matrimoni vengono celebrati nell’orario e nei giorni preventivamente concordati con l’ufficiale di stato civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell’orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi è regolata da apposita Deliberazione della Giunta Comunale nel seguente modo:
Per matrimoni religiosi, riconosciuti dal nostro Ordinamento, si intendono quelli celebrati da un ministro di culto cattolico, di culti ammessi e quelli regolati da intese.
L’ufficiale di stato civile trascrive i matrimoni religiosi celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti in altri Comuni, relativi ai propri residenti.
Anche i suddetti matrimoni, come quello civile, devono essere preceduti dalla pubblicazione di matrimonio.
Gli sposi devono scegliere che regime attuare nei loro rapporti patrimoniali: comunione o separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato quando non c’è una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto tale scelta non viene annottata sull’atto di matrimonio né riportata negli estratti.
La separazione dei beni deve essere espressamente richiesta dai coniugi e prevede, a differenza della comunione, che ciascuno dei coniugi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Tale scelta deve essere dichiarata prima del matrimonio (civile o religioso); se dichiarata dopo il matrimonio i coniugi devono recarsi da un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti.
E’ possibile celebrare il matrimonio, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:
I nubendi devono prendere appuntamento con l'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi, per eseguire la pubblicazione di matrimonio. E' opportuno recarsi presso l'ufficio di stato civile almeno 3 mesi prima del matrimonio.
Durante l'appuntamento verrà concordata la data e l'ora della celebrazione del matrimonio. Verrà inoltre scelta la sala nella quale si svolgerà la cerimonia e verrà fatta compilare apposita modulistica per l'utilizzo della stessa e, se previsto, verrà emesso un bollettino. Dovrà essere pagato prima della celebrazione del matrimonio.
In seguito, effettuate le verifiche necessarie, l'ufficiale di stato civile provvederà all'affissione della pubblicazione di matrimonio e successivamente alla celebrazione dello stesso qualora non vi siano state opposizioni.
Una volta eseguite le pubblicazioni gli sposi dovranno presentarsi in Comune, nella data e nell'orario concordato, insieme ai testimoni, con i relativi documenti d'identità.
Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di “coniuge”.
I certificati relativi agli atti di matrimonio sopra descritti vengono rilasciati dall'ufficiale di stato civile nei modi esposti nella scheda relativa alle modalità di emissione dei certificati, estratti e copie integrali.
Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere effettuata entro 180 giorni da calcolarsi dal 4° giorno del termine della pubblicazione di matrimonio.
Le sale a disposizione per la celebrazione del matrimonio civile, e i relativi costi, sono i seguenti:
E' possibile effettuare il pagamento, a seguito del rilascio del bollettino/pago PA da parte dell'ufficio di stato civile. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio di stato civile prima della celebrazione del matrimonio.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono indicate dal Codice Civile con gli articoli da 84 a 89:
Chi NON può celebrare un matrimonio civile:
il D.P.R. n. 396 del 03/11/2000, al primo comma dell'art. 6 cita: “L'ufficiale di stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengano come dichiaranti”.
In sintesi: