Regione Lombardia
Accedi

Competenze

Dispositivo dell’art. 55 Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale [347357 c.p.p.].

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata [131370 c.p.p.; 77 disp. att.] dall’autorità giudiziaria(1).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Tipologia di organizzazione

Ufficio

Area di riferimento

Responsabile

Sedi

Sede principale

Orari e contatti

Orari di apertura al pubblico

Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Orario:
08:30 - 12:00
Note:
Accesso libero
Martedì - Giovedì
Orario:
16:00 - 18:00
Note:
Accesso libero
Giovedì
Orario:
08:30 - 12:00
Note:
Accesso libero e su prenotazione

Contatti

Ultimo aggiornamento: 17/04/2024, 13:38

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Rating:
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri
Torna su