Cittadini italiani residenti nel Comune con determinati requisiti
Il Giudice Popolare è il cittadino chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. L’ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio.
Estratto della Legge n° 287 del 10 aprile 1951
Art. 9 – Requisiti dei Giudici popolari delle Corti d’Assise
I Giudici popolari per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Art.10 – Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise d’Appello
I Giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Si richiede l’iscrizione presentando la modulistica compilata e copia del documento di identità all'Ufficio Elettorale o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura. È possibile inviare la richiesta anche via mail o PEC
Inviare la richiesta allegando copia documento di identità nelle modalità indicate in procedura.
L’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello
Le domande si raccolgono dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno in cui viene effettuato l’aggiornamento che ha cadenza biennale.
L´iscrizione ha validità illimitata ed è vincolata al mantenimento dei requisiti.
Pubblicazione all’Albo Pretorio degli elenchi aggiornati visibile on line
Nessun costo.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate e alla polizia; i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.<
U.R.P. / Ufficio Anagrafe sede municipale