L'accesso documentale può essere concesso a chiunque abbia un “interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso".
A tutti i soggetti interessati
La richiesta può essere effettuata su carta libera anche utilizzando il modulo fornito dall'Amministrazione
Occorre inviare richiesta su carta libera anche utilizzando il modulo fornito dall'Amministrazione:
a) all'Ufficio Comunale che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, rispettando le condizioni, indicate dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sottoscrizione mediante firma digitale; identificazione del richiedente attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID; sottoscrizione e presentazione, anche a mezzo mail semplice, della richiesta unitamente alla copia del documento d'identità (copia fotostatica non autenticata del documento del richiedente, a norma dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000); trasmissione dell'istanza attraverso la casella PEC del richiedente, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Il procedimento di accesso documentale deve concludersi con provvedimento espresso e motivato comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati
Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Non si prevedono costi correlati
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=