Voto Elettori Temporaneamente all'Estero

Voto Elettori Temporaneamente all'Estero

Cos'è

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni politiche (25 settembre 2022), nonché i familiari loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001 e ss. mm.), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per poter votare per corrispondenza nello Stato estero di temporanea abitazione i cittadini dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 24 agosto 2022.

L’opzione potrà essere manifestata usando il modulo predisposto dal Ministero oppure con dichiarazione in carta libera che contenga tutti i dati del modulo, allegando obbligatoriamente in ogni caso copia di un documento d’identità valido.

I cittadini italiani temporaneamente all’estero il 25/09/2022 e per un periodo non inferiore ai tre mesi che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Senago potranno pertanto inviare il modulo di opzione con una delle seguenti modalità:

  • via pec (anche da mail non pec) postacertificata@comune.senago.legalmail.it
  • via mail a servizidemografici@comune.senago.mi.it

L’opzione, se espressa su carta libera senza utilizzo del modulo ministeriale, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno

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Ultimo aggiornamento: 10/07/2023, 17:24

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