Fattura elettronica

Servizio attivo

L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dall’articolo 1, commi 209/214, della legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


A chi è rivolto

A tutte le imprese, fornitori e professionisti che forniscono beni o prestazioni di servizi al Comune di Senago.

Descrizione

Istruzioni per la fatturazione elettronica

L’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dall’articolo 1, commi 209/214, della legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

L’obbligo comporta che “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all’Agenzia delle Entrate.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 specifica altresì le regole tecniche per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione e, all’art. 3, comma 1, impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture.

Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

Attualmente per il Comune di Senago stati individuati due uffici incaricati alla ricezione delle fatture elettroniche ai quali l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito un codice univoco che dovrà essere utilizzato per ogni fatturazione elettronica inviata al Sistema di Interscambio.

Il codice univoco che dovrà essere utilizzato sulle fatture emesse a partire dal 31/03/2015 è il seguente:

CODICE UNIVOCO 64KMRQ per il settore Affari Generali

CODICE UNIVOCO: UF4RJW per tutti gli altri Settori.

Altre informazioni si possono reperire nel sito l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall’art. 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – CAD, il quale costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Il nome dell’Ufficio identificativo e la pec del Comune di Senago sono i seguenti:

NOME UFFICIO : Uff_eFatturaPA

PEC :postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Come fare

La fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, che può essere la vendita di un prodotto o la prestazione di un servizio. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento a meno che ci siano altri accordi contrattuali.

L’accettazione, come il rifiuto, è una operazione che può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata dal Sistema di Interscambio alla fattura. In breve, consiste nel superamento di un controllo di regolarità formale della fattura, essenzialmente sulla presenza di CIG e CUP, sull’indicazione dell’IVA giusta (scissione o meno), sulla correttezza di oggetto e importi .

Il rifiuto delle fatture elettroniche come l’accettazione può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata alla fattura dal Sistema di Interscambio.

Se durante il termine non avviene né rifiuto né accettazione, SDI comunica la “decorrenza termini” e ritiene la fattura accettata. Di conseguenza, se sarà riemessa con lo stesso numero dallo stesso soggetto la scarterà.

Cosa serve

L’Amministrazione Pubblica non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico ed inoltre non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Gli Uffici comunali, destinatari delle fatture elettroniche, sono registrati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con apposito codice univoco da inserire nella fattura elettronica.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Si precisa infine che il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto), qualora questi fossero indicati come obbligatori.

Normativa di riferimento:
DM n. 55/2013
decreto legge n. 66/2014

Cosa si ottiene

La ricevuta di accettazione o di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione.

Tempi e scadenze

La fattura elettronica deve essere emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, che può essere la vendita di un prodotto o la prestazione di un servizio. Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento a meno che ci siano altri accordi contrattuali.

L’accettazione, come il rifiuto, è una operazione che può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata dal Sistema di Interscambio alla fattura. In breve, consiste nel superamento di un controllo di regolarità formale della fattura, essenzialmente sulla presenza di CIG e CUP, sull’indicazione dell’IVA giusta (scissione o meno), sulla correttezza di oggetto e importi .

Il rifiuto delle fatture elettroniche come l’accettazione può avvenire solo nei 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata alla fattura dal Sistema di Interscambio.

Se durante il termine non avviene né rifiuto né accettazione, SDI comunica la “decorrenza termini” e ritiene la fattura accettata. Di conseguenza, se sarà riemessa con lo stesso numero dallo stesso soggetto la scarterà.

Vincoli

L’Amministrazione Pubblica non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico ed inoltre non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Gli Uffici comunali, destinatari delle fatture elettroniche, sono registrati nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con apposito codice univoco da inserire nella fattura elettronica.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Si precisa infine che il Comune non può procedere al pagamento di fatture che non riportino i codici CIG (codice identificativo gara) e CUP (codice unico di progetto), qualora questi fossero indicati come obbligatori.

Normativa di riferimento:
DM n. 55/2013
decreto legge n. 66/2014

Accedi al servizio

l Sistema di Interscambio distingue tre tipi di file:

 

  • file FatturaPA: file XML firmato digitalmente conforme alle specifiche del formato della FatturaPA.
    Può contenere:una fattura singola (un solo corpo fattura)un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

 

Per la firma del file FatturaPA consultare la sezione Firmare la FatturaPA.

 

  • file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file FatturaPA.

 

Il sistema elabora il file archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file FatturaPA contenuti al suo interno. I file FatturaPA contenuti in un file archivio vengono trattati come quelli trasmessi singolarmente.

 

Si precisa che il file archivio non deve essere firmato ma devono essere firmati, invece, tutti i file FatturaPA al suo interno.

 

  • file messaggio: file XMLconforme a uno schema (xml schema)

 

Un file messaggio può essere:

 

    • una notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio) non abbia superato i controlli previsti;

    • un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA.
      Sulla base delle esperienze di gestione, appare utile chiarire la rilevanza operativa che assume il campo <
      TentativiInvio> all’interno di questo file. Si tratta di un “contatore” del numero di tentativi di inoltro al destinatario operati dal Sistema di Interscambio. Il SdI riprova l’ invio del file fattura se, in un dato periodo di tempo, non ha riscontro certo dell’ avvenuta consegna.

    • una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file FatturaPA;

    • una notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file FatturaPA;

    • una notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni;

    • una notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura;

    • uno scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente;

    • una notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito;

    • una attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all’amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente (amministrazione non individuabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione);

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 23/02/2024, 10:36

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